TITOLO I - COSTITUZIONE, DURATA E
SCOPI
Art 1: E' costituita un'Associazione
denominata: "ASSOCIAZIONE TRENI STORICI LIGURIA"
Art 2: L'Associazione ha sede in La Spezia, via XXIV Maggio n°
136.
Art 3: L'Associazione ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre
2050 .
Art 4: L'Associazione ha i seguenti scopi: a) l'acquisto, il
recupero, il restauro ed il mantenimento in esercizio del materiale
rotabile ferroviario di carattere storico. b) lo studio e la
divulgazione della storia dei trasporti ferroviari, anche attraverso
l'organizzazione di treni storici, di mostre, convegni e dibattiti,
nonché la predisposizione, edizione e divulgazione di pubblicazioni
esclusi i quotidiani. c) La promozione e l'organizzazione di quanto
occorrente per l'utilizzazione del materiale storico ferroviario, anche
attraverso la collaborazione con Trenitalia e con altri soggetti
pubblici o privati che siano interessati alla salvaguardia e
all'utilizzazione concreta del materiale storico ferroviario. d) La
diffusione delle conoscenze tecniche e storiche idonee a consentire ai
Soci e ai terzi la fattiva collaborazione al perseguimento degli scopi
associativi. e) Ogni altra iniziativa ed attività che sia ritenuta utile
ed opportuna per il perseguimento degli scopi associativi.
TITOLO II - I SOCI
Art 5: Possono essere Soci
dell'Associazione, oltre ai soci fondatori, tutti coloro, persone
fisiche o giuridiche, associazioni o enti, che ne condividono in modo
espresso gli scopi e che presentano richiesta scritta, dichiarando di
voler concorrere con la loro attività al perseguimento degli scopi
associativi. Spetta al Comitato Direttivo deliberare sulla domanda di
ammissione. L'ammissione non è efficace fino a quando il nuovo Socio non
abbia corrisposto la quota associativa e sottoscritto una dichiarazione
con la quale si impegni a rispettare gli eventuali accordi di
collaborazione stipulati, per le finalità associative, anche con
soggetti terzi. La partecipazione alla vita associativa da parte dei
Soci è a tempo indeterminato. Gli associati sono tenuti all'osservanza
dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate
dagli organi sociali. Gli associati devono versare le quote associative
annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Comitato Direttivo. Il
Comitato Direttivo può nominare Soci Sostenitori coloro che abbiano
contribuito al perseguimento degli scopi associativi con donazioni o
finanziamenti di particolare consistenza. Il Comitato Direttivo può
altresì nominare Soci Onorari tutti coloro che, pur non essendo membri
dell'Associazione, si siano particolarmente distinti con la loro
attività per finalità analoghe a quelle enunciate nel presente Statuto.
I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa
annuale e non hanno diritto di voto in Assemblea. Tutti i soci ordinari
e sostenitori hanno diritto di voto, sia nelle assemblee ordinarie che
in quelle straordinarie e, se maggiorenni, sono eleggibili alle cariche
sociali e approvano le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti per
la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione. Perdono la qualifica
di Socio coloro: a) Che recedono volontariamente dall'Associazione. b)
Che non partecipano alla vita dell'Associazione ovvero che tengono
comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione c) Che non eseguono
in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro
versamento richiesto dal Comitato Direttivo e/o dall'Assemblea per il
conseguimento dell'oggetto sociale. d) Che tengono un comportamento
scorretto nei confronti di uno o più consoci. Nell'ipotesi sub a) le
dimissioni saranno efficaci dopo trenta giorni dal momento in cui
l'Associazione ne abbia ricevimento; nelle altre ipotesi la perdita
della qualifica di Socio si verifica non appena l'organo competente
abbia emesso provvedimento motivato in tal senso.
TITOLO III - GLI ORGANI
Art 6: gli organi dell'Associazione sono: -
l'Assemblea dei Soci - il Comitato Direttivo - il Presidente - il Vice
Presidente - il Segretario - i Probiviri. Tutte le cariche associative
sono onorifiche e non danno diritto a retribuzione alcuna.
Art 7: l'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
Ad essa compete di indicare gli obiettivi da perseguire ogni anno, in
funzione del perseguimento dello scopo associativo, nonché di provvedere
a quant'altro non sia espressamente riservato alla competenza di altri
organi. Ad essa spettano l'approvazione dei bilanci preventivi e
consuntivi, la nomina dei Probiviri, nonché le decisioni che il Comitato
medesimo vorrà sottoporle. Le delibere saranno prese a maggioranza dei
voti. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente
costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi
diritto al voto. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è
regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti. In
sede straordinaria, l'Assemblea delibera sulle modifiche statutarie,
sulle alienazioni e/o acquisizioni di beni immobili e sullo scioglimento
dell'Associazione. Per la valida costituzione dell'assemblea
straordinaria è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno
due terzi dei Soci. In seconda convocazione è sufficiente la metà.
L'Assemblea ordinaria, che si riunisce almeno una volta all'anno e
comunque tutte le volte che il Comitato direttivo o almeno un terzo dei
Soci ne faccia espressa richiesta, è convocata dal Presidente con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità ritenuta
parimenti efficace dal Consiglio Direttivo, contenente la data di prima
e seconda convocazione, nonché il luogo e l'ordine del giorno da
discutere, da inviare a ciascun Socio almeno 20 (venti) giorni prima
della data di prima convocazione. La richiesta di inserire argomenti
all'ordine del giorno deve essere formulata per iscritto, con
l'indicazione delle motivazioni della richiesta e pervenire alla sede
dell'Associazione almeno 30 (trenta) giorni prima della data di prima
convocazione. Ciascun Socio potrà farsi rappresentare in assemblea da
altro Socio, attribuendogli il diritto di voto, mediante delega scritta
che deve pervenire al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio dei
lavori. Nessun Socio può avere più di due deleghe.
Art 8: il Comitato Direttivo è composto da cinque membri a sette
membri secondo la deliberazione dell'Assemblea di nomina, eletti tra i
Soci dell'Assemblea, che durano in carica per tre anni. Nella sua prima
riunione, il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice
Presidente e il Segretario che durano in carica per tutto il periodo di
durata del Comitato stesso e comunque fino alla loro sostituzione.
Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del
Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo coopterà altri membri in
sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica
fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino
alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati. Qualora venisse
meno la maggioranza dei membri l'intero Comitato Direttivo si intenderà
decaduto. Il Comitato Direttivo adotta tutte le decisioni occorrenti per
il perseguimento degli scopi associativi, in conformità degli obiettivi
programmatici fissati dall'Assemblea; esamina i bilanci preventivo e
consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; decide
sull'ammissione dei Soci e sulla loro esclusione per i motivi di cui
all'art. 6 lettere b) e c); affida incarichi agli associati o a terzi
specificandone i compiti e gli eventuali rimborso spese. Il Comitato
Direttivo si riunisce tutte le volte che venga convocato dal Presidente
ovvero da almeno due membri del Comitato stesso. Il Comitato Direttivo
deve riunirsi per gli adempimenti previsti dall'art 13 ed almeno due
volte all'anno: esso è convocato dal Presidente mediante comunicazione
scritta. Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono valide con
l'intervento di almeno tre membri e vengono adottate a maggioranza dei
presenti.
Art 9: il Presidente ha la rappresentanza esterna
dell'Associazione e cura l'esecuzione delle decisioni del Comitato
Direttivo. In caso di impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vice
Presidente. Il Segretario provvede all'amministrazione corrente e alla
tenuta della contabilità dell'Associazione.
Art 10: i Probiviri sono eletti dall'Assemblea tra i Soci in
numero di tre e durano in carica per tre anni. Essi controllano
l'operato degli organi dell'Associazione e ne riferiscono in Assemblea.
Sono investiti della decisione sulle controversie loro deferite, ai
sensi dell'art 15 del presente statuto. Decidono inoltre sull'esclusione
del Socio per il motivo di cui all'art 6 lettera d) .
TITOLO IV - FONDO COMUNE E BILANCIO
Art 11: l'esercizio sociale si chiude il 31
(trentuno) dicembre di ogni anno.
Art 12: le quote associative e annuali, i proventi delle attività
svolte, i contributi dei Soci e le erogazioni, che a qualsiasi titolo
provengano da soggetti terzi, costituiscono il fondo comune
dell'Associazione, che può essere utilizzato esclusivamente per il
raggiungimento degli scopi associativi.
Art 13: nei sessanta giorni successivi alla chiusura
dell'esercizio sociale, il Comitato Direttivo si riunisce per l'esame
del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e del bilancio
preventivo relativo all'anno corrente predisposti dal Segretario.
Art 14: entro il mese di marzo di ciascun anno il Presidente deve
sottoporre all'Assemblea dei Soci la relazione sull'attività associativa
dell'anno precedente. Nella stessa circostanza, il Segretario rende
conto della gestione economica mediante l'illustrazione del bilancio
consuntivo relativo all'anno precedente e del bilancio preventivo
relativo all'anno corrente. Il bilancio consuntivo deve restare
depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici
giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. Gli associati
possono prenderne visione.
TITOLO V - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art 15: qualunque controversia insorga tra
i Soci tra loro o nei confronti dell'Associazione, oppure tra un Socio
ed un organo dell'Associazione, o tra Organi dell'Associazione, relativa
all'attività associativa o all'interpretazione ed applicazione di ogni
singola norma del presente Statuto, sarà deferita al giudizio dei
Probiviri. Ad istanza di chi vi abbia interesse essi decideranno, senza
formalità ma nel rispetto del principio del contraddittorio, sulla
controversia loro deferita, nel rispetto dei principi del presente
Statuto e dei diritti e dei doveri dei Soci.
TITOLO VI - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Art 16: l'Associazione si scioglie per i
seguenti motivi: a) per il venir meno della pluralità dei Soci, se entro
tre mesi questa non sia stata ricostituita. b) per l'impossibilità del
raggiungimento degli scopi associativi constatata dall'Assemblea
straordinaria. c) per decisione dell'Assemblea straordinaria fuori
dall'ipotesi sub b) . d) per impossibilità di funzionamento degli organi
associativi. Spetterà al Socio superstite nel caso a) e all'Assemblea
nei casi b) e c) la nomina di un Liquidatore. In ogni caso potrà
provvedere alla nomina, su istanza di chiunque vi abbia interesse, il
Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di La Spezia. Le eventuali
attività risultanti dalla liquidazione saranno devolute a soggetti che,
secondo il prudente apprezzamento del Liquidatore, svolgano attività
analoghe a quelle del presente Statuto.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI - NORMA DI
RINVIO
Art 17: per quanto non espressamente
disciplinato dal presente Statuto, valgono le disposizioni previste per
le associazioni e gli enti non commerciali, dal Codice Civile e dalle
Leggi vigenti in materia. |