ASSOCIAZIONE TRENI STORICI LIGURIA
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IL NOSTRO STATUTO

 

TITOLO I - COSTITUZIONE, DURATA E SCOPI

Art 1: E' costituita un'Associazione denominata: "ASSOCIAZIONE TRENI STORICI LIGURIA" 
Art 2: L'Associazione ha sede in La Spezia, via XXIV Maggio n° 136. 
Art 3: L'Associazione ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 . 
Art 4: L'Associazione ha i seguenti scopi: a) l'acquisto, il recupero, il restauro ed il mantenimento in esercizio del materiale rotabile ferroviario di carattere storico. b) lo studio e la divulgazione della storia dei trasporti ferroviari, anche attraverso l'organizzazione di treni storici, di mostre, convegni e dibattiti, nonché la predisposizione, edizione e divulgazione di pubblicazioni esclusi i quotidiani. c) La promozione e l'organizzazione di quanto occorrente per l'utilizzazione del materiale storico ferroviario, anche attraverso la collaborazione con Trenitalia e con altri soggetti pubblici o privati che siano interessati alla salvaguardia e all'utilizzazione concreta del materiale storico ferroviario. d) La diffusione delle conoscenze tecniche e storiche idonee a consentire ai Soci e ai terzi la fattiva collaborazione al perseguimento degli scopi associativi. e) Ogni altra iniziativa ed attività che sia ritenuta utile ed opportuna per il perseguimento degli scopi associativi.

TITOLO II - I SOCI

Art 5: Possono essere Soci dell'Associazione, oltre ai soci fondatori, tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, associazioni o enti, che ne condividono in modo espresso gli scopi e che presentano richiesta scritta, dichiarando di voler concorrere con la loro attività al perseguimento degli scopi associativi. Spetta al Comitato Direttivo deliberare sulla domanda di ammissione. L'ammissione non è efficace fino a quando il nuovo Socio non abbia corrisposto la quota associativa e sottoscritto una dichiarazione con la quale si impegni a rispettare gli eventuali accordi di collaborazione stipulati, per le finalità associative, anche con soggetti terzi. La partecipazione alla vita associativa da parte dei Soci è a tempo indeterminato. Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo può nominare Soci Sostenitori coloro che abbiano contribuito al perseguimento degli scopi associativi con donazioni o finanziamenti di particolare consistenza. Il Comitato Direttivo può altresì nominare Soci Onorari tutti coloro che, pur non essendo membri dell'Associazione, si siano particolarmente distinti con la loro attività per finalità analoghe a quelle enunciate nel presente Statuto. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale e non hanno diritto di voto in Assemblea. Tutti i soci ordinari e sostenitori hanno diritto di voto, sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie e, se maggiorenni, sono eleggibili alle cariche sociali e approvano le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione. Perdono la qualifica di Socio coloro: a) Che recedono volontariamente dall'Associazione. b) Che non partecipano alla vita dell'Associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione c) Che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Comitato Direttivo e/o dall'Assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale. d) Che tengono un comportamento scorretto nei confronti di uno o più consoci. Nell'ipotesi sub a) le dimissioni saranno efficaci dopo trenta giorni dal momento in cui l'Associazione ne abbia ricevimento; nelle altre ipotesi la perdita della qualifica di Socio si verifica non appena l'organo competente abbia emesso provvedimento motivato in tal senso. 

TITOLO III - GLI ORGANI 

Art 6: gli organi dell'Associazione sono: - l'Assemblea dei Soci - il Comitato Direttivo - il Presidente - il Vice Presidente - il Segretario - i Probiviri. Tutte le cariche associative sono onorifiche e non danno diritto a retribuzione alcuna. 
Art 7: l'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Ad essa compete di indicare gli obiettivi da perseguire ogni anno, in funzione del perseguimento dello scopo associativo, nonché di provvedere a quant'altro non sia espressamente riservato alla competenza di altri organi. Ad essa spettano l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, la nomina dei Probiviri, nonché le decisioni che il Comitato medesimo vorrà sottoporle. Le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti. In sede straordinaria, l'Assemblea delibera sulle modifiche statutarie, sulle alienazioni e/o acquisizioni di beni immobili e sullo scioglimento dell'Associazione. Per la valida costituzione dell'assemblea straordinaria è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno due terzi dei Soci. In seconda convocazione è sufficiente la metà. L'Assemblea ordinaria, che si riunisce almeno una volta all'anno e comunque tutte le volte che il Comitato direttivo o almeno un terzo dei Soci ne faccia espressa richiesta, è convocata dal Presidente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità ritenuta parimenti efficace dal Consiglio Direttivo, contenente la data di prima e seconda convocazione, nonché il luogo e l'ordine del giorno da discutere, da inviare a ciascun Socio almeno 20 (venti) giorni prima della data di prima convocazione. La richiesta di inserire argomenti all'ordine del giorno deve essere formulata per iscritto, con l'indicazione delle motivazioni della richiesta e pervenire alla sede dell'Associazione almeno 30 (trenta) giorni prima della data di prima convocazione. Ciascun Socio potrà farsi rappresentare in assemblea da altro Socio, attribuendogli il diritto di voto, mediante delega scritta che deve pervenire al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio dei lavori. Nessun Socio può avere più di due deleghe. 
Art 8: il Comitato Direttivo è composto da cinque membri a sette membri secondo la deliberazione dell'Assemblea di nomina, eletti tra i Soci dell'Assemblea, che durano in carica per tre anni. Nella sua prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario che durano in carica per tutto il periodo di durata del Comitato stesso e comunque fino alla loro sostituzione. Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri l'intero Comitato Direttivo si intenderà decaduto. Il Comitato Direttivo adotta tutte le decisioni occorrenti per il perseguimento degli scopi associativi, in conformità degli obiettivi programmatici fissati dall'Assemblea; esamina i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; decide sull'ammissione dei Soci e sulla loro esclusione per i motivi di cui all'art. 6 lettere b) e c); affida incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborso spese. Il Comitato Direttivo si riunisce tutte le volte che venga convocato dal Presidente ovvero da almeno due membri del Comitato stesso. Il Comitato Direttivo deve riunirsi per gli adempimenti previsti dall'art 13 ed almeno due volte all'anno: esso è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta. Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono valide con l'intervento di almeno tre membri e vengono adottate a maggioranza dei presenti. 
Art 9: il Presidente ha la rappresentanza esterna dell'Associazione e cura l'esecuzione delle decisioni del Comitato Direttivo. In caso di impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Il Segretario provvede all'amministrazione corrente e alla tenuta della contabilità dell'Associazione. 
Art 10: i Probiviri sono eletti dall'Assemblea tra i Soci in numero di tre e durano in carica per tre anni. Essi controllano l'operato degli organi dell'Associazione e ne riferiscono in Assemblea. Sono investiti della decisione sulle controversie loro deferite, ai sensi dell'art 15 del presente statuto. Decidono inoltre sull'esclusione del Socio per il motivo di cui all'art 6 lettera d) .

TITOLO IV - FONDO COMUNE E BILANCIO

Art 11: l'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. 
Art 12: le quote associative e annuali, i proventi delle attività svolte, i contributi dei Soci e le erogazioni, che a qualsiasi titolo provengano da soggetti terzi, costituiscono il fondo comune dell'Associazione, che può essere utilizzato esclusivamente per il raggiungimento degli scopi associativi. 
Art 13: nei sessanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, il Comitato Direttivo si riunisce per l'esame del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e del bilancio preventivo relativo all'anno corrente predisposti dal Segretario. 
Art 14: entro il mese di marzo di ciascun anno il Presidente deve sottoporre all'Assemblea dei Soci la relazione sull'attività associativa dell'anno precedente. Nella stessa circostanza, il Segretario rende conto della gestione economica mediante l'illustrazione del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e del bilancio preventivo relativo all'anno corrente. Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. Gli associati possono prenderne visione.

TITOLO V - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art 15: qualunque controversia insorga tra i Soci tra loro o nei confronti dell'Associazione, oppure tra un Socio ed un organo dell'Associazione, o tra Organi dell'Associazione, relativa all'attività associativa o all'interpretazione ed applicazione di ogni singola norma del presente Statuto, sarà deferita al giudizio dei Probiviri. Ad istanza di chi vi abbia interesse essi decideranno, senza formalità ma nel rispetto del principio del contraddittorio, sulla controversia loro deferita, nel rispetto dei principi del presente Statuto e dei diritti e dei doveri dei Soci.

TITOLO VI - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art 16: l'Associazione si scioglie per i seguenti motivi: a) per il venir meno della pluralità dei Soci, se entro tre mesi questa non sia stata ricostituita. b) per l'impossibilità del raggiungimento degli scopi associativi constatata dall'Assemblea straordinaria. c) per decisione dell'Assemblea straordinaria fuori dall'ipotesi sub b) . d) per impossibilità di funzionamento degli organi associativi. Spetterà al Socio superstite nel caso a) e all'Assemblea nei casi b) e c) la nomina di un Liquidatore. In ogni caso potrà provvedere alla nomina, su istanza di chiunque vi abbia interesse, il Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di La Spezia. Le eventuali attività risultanti dalla liquidazione saranno devolute a soggetti che, secondo il prudente apprezzamento del Liquidatore, svolgano attività analoghe a quelle del presente Statuto.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI - NORMA DI RINVIO

Art 17: per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, valgono le disposizioni previste per le associazioni e gli enti non commerciali, dal Codice Civile e dalle Leggi vigenti in materia.

 

Potete scaricare il Testo completo dello Statuto e il Regolamento operativo:

 

Statuto (file .pdf, 32 kb)

Statuto (file .doc, 40 kb)

Regolamento Operativo (file .pdf, 8 kb)

  Regolamento Operativo (file .doc, 24 kb)


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